Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
a-bis) All'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di polizia competente» sono aggiunte: «o l'ufficio consolare o diplomatico competenti»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente».
a-ter) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: «seduta non pubblica» sono aggiunte le seguenti: «anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
a-quater) All'articolo 26:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «La questura» sono aggiunte le seguenti parole: «o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente».
a-quinquies) All'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-bis dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.