Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150)
1. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 18, dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:
4-bis: Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque alla disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;
1) all'articolo 19-ter, è aggiunto il seguente:
5-bis: In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.