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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.8. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
14.8.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e per la durata di inizio, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
  3-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3-quater. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.