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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.055. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.055.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località turistiche)

  1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località marittime di maggior richiamo turistico, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
  4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».