Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».