Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.
3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».