Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2 e dal controllo dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.
3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».