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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.042. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.042.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

  1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».