Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77)
1. All'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, dopo le parole: «2 milioni» inserire le parole: «e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».