Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)
1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia impegnato anche nel monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentar] e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.
3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».