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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0302. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.0302.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi straordinari per il potenziamento della sorveglianza negli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

  1. È istituito presso ogni istituto penitenziario del Ministero della Giustizia un Gruppo di Intervento Operativo (G.I.O.), costituito da unità di Polizia Penitenziaria debitamente formate, equipaggiate ed addestrate al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza interna in caso di situazioni emergenziali di particolare rilevanza.
  2. La consistenza numerica del personale assegnato al G.I.O. è quantificata nel 10% della forza presente negli istituti. Il personale assegnato al G.I.O. è formato per le finalità di cui al comma 1, con corsi predisposti dall'amministrazione penitenziaria, anche avvalendosi di personale qualificato in tecniche di base previste dal Metodo Globale di Autodifesa.
  3. Il personale assegnato al G.I.O., appositamente addestrato ed in possesso delle abilitazioni in materia di uso delle armi, è dotato dei seguenti dispositivi:
   a) dissuasori elettrici;
   b) dispositivo mobile di video sorveglianza.

  4. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede a redigere apposite linee guida per l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 3.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria trasmette al Ministero della Giustizia una relazione contenente la quantificazione dei dispositivi necessari per le finalità di cui al comma 3.
  6. Il Ministero della giustizia trasferisce al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al comma 3.