Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
3. Sono altresì agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito delle competenze di polizia attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, i rispettivi Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria ad esso appartenenti.