Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)
1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 400 mila per l'anno 2020.
3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».