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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.03. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni)

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.