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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.02. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi)

  1. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.