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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

  1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è inserito il seguente periodo: «Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma».
  2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.
  3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.
  5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 11-ter.
(Misure di interdizione di competenza del questore)

  1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 11-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.
  2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
  4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.