Dopo l'articolo 10, aggiungete il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «da due a tre anni e con rammenda da 2.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro».