Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 12 il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. È disposta la confisca della nave che effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»