Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo l'articolo 1099 è aggiunto il seguente:
Art. 1099-bis.
(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)
1. Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione.
2) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, è aggiunto il seguente:
Art. 1100-bis.
(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)
1. Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione.