Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale» con le seguenti: «può limitare o vietare l'ingresso, il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, anche attraverso lo schieramento, su più livelli, di navi militari»;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché il sequestro del mezzo e 1 immediata distruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12, commi 8-ter e 8-quater».