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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 75.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
75.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

  1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.