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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 61.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
61.10.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il numero complessivo di camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento».