Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 61.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il numero complessivo di camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento».