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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

  1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza:
   a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
   b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
   c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.