Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)
1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;
2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;
3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.