Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)
1 Al fine di consentire ai comuni uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni, per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dal COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.