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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
36.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-bis, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
   b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale
   infermiere».