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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.