Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 98-ter.
(Regime forfetario)
1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera d-ter) è soppressa.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 593,8 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.