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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 96.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
96.05.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incentivi per il Reshoring)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
  3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede:
   a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
   b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.