All'articolo 64, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: «fino a 72 mesi» sono aggiunte le seguenti: «e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale.».