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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 61.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
61.9.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sopravvenuta esigenza di garantire una efficace erogazione dei servizi a beneficio delle imprese, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi.
  2. Il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti dei maggiori enti locali interessati, l'Unioncamere e le associazioni di imprese più rappresentative, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la revisione del numero delle Camere di commercio prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, a 219, in relazione alle caratteristiche socioeconomiche dei territori coinvolti e alla situazione economica delle Camere di commercio da accorpare, fermi restando gli accorpamenti già realizzati.
  3. Sulla base di tali criteri, entro i successivi 90 giorni, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.
  4. Il Ministro dello Sviluppo economico provvede, con proprio decreto, che tiene conto della proposta di cui al comma 3, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e a ogni altra conseguente determinazione.
  5. Il procedimento di cui ai commi precedenti deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.
  6. Gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.