Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A», sono soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» sono sostituite con le parole: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».