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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-ter.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
26-ter.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modalità dì dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo dì ristrutturazione o di concordato preventivo)

  1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le condizioni socio-economiche del contesto territoriale dell'impresa ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, non possono prevedere una rateizzazione superiore a centoventi rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente; la proposta di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di cui all'articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari importo e applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente.
  2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e agli accordi di cui all'articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non acora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.