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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-bis.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
26-bis.02.

  Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.