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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-bis.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
26-bis.01.

  Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000», sono sostituite con le seguenti: «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000».
   b) le parole: «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029», con le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020, 670 milioni di euro per l'anno 2021, 759 milioni di euro per l'anno 2022, 848 milioni di euro per l'anno 2023, 937 milioni di euro per l'anno 2024, 1026 milioni di euro per l'anno 2025, 1.115 milioni di euro per l'anno 2026, 1.203 milioni di euro per l'anno 2027, 1.291 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1.379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.