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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
15.3.

  Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.