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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 113-bis.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2020  [ apri ]
113-bis.06.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU):
   a) nei comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali.
   b) in tutto il territorio nazionale, i fabbricati sfitti rientranti nel gruppo catastale C.

  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede si mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».