Al comma 2 dopo le parole: 31 marzo 2021. aggiungere le seguenti: Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.