All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
MTT (kg) | Veicoli esclusivamente elettrici | Altri veicoli |
0-1,999 ton | ||
Con rottamazione | 5.000 | 2.500 |
Senza rottamazione | 4.000 | 1.500 |
2-3,299 ton | ||
Con rottamazione | 7.000 | 3.500 |
Senza rottamazione | 6.000 | 2.500 |
3,3-3,5 ton | ||
Con rottamazione | 10.000 | 5.500 |
Senza rottamazione | 8.000 | 3.500 |
2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.
b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le parole: «50 milioni».