Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 62-bis.
(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)
1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima legge con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile.