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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.1. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
60.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti;

  7-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.