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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.02. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
43.02.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.
  2. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: «1102», e prima della seguente: «nonché» sono aggiunte le parole: «nei comuni della Sardegna,».
  3. Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso.