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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29-ter.02. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
29-ter.02.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29- quater.
(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante – Passaporto sanitario elettronico)

  1. Al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, i dati sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e di rischio all'arrivo e dopo 15 giorni di permanenza, con oneri a carico dello Stato.
  2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Regioni e Province autonome, è definito l'ambito di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. A decorrere dal 12 gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard è destinata all'acco- glienza sanitaria del migrante. A tale fine è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4.
  4. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «ottanta».