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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-ter.02. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
26-ter.02.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

  1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
  2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
  4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;
    2) il comma 2 e sostituito dal seguente:
  «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;
   c) all'articolo 5, comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenute a».