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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.2. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
22.2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi con le seguenti: Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493;
   b) al comma 1, sostituire la parola: donne con la seguente: persone;
   c) al comma 2, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».