Al comma 2, dopo le parole: comparto turistico aggiungere le seguenti: e termale.
Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.