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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60-bis.01. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
60-bis.01.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.
(Misure di supporto alla innovazione e alla formazione)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimi introdotto con Legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020 –2022 potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, tra queste spese sono incluse i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 280 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede:
   a) quanto a 280 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 280 milioni per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.