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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30-bis.03. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
30-bis.03.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)

  1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società indicate nella legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell'attività professionale e richiede l'autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni odontoiatriche tipiche e strumentali da parte di professionisti, scelti dai pazienti tra quelli operanti nella struttura, iscritti all'albo degli odontoiatri, ferme le funzioni del direttore sanitario iscritto al suddetto albo e il rispetto del codice deontologico e delle norme sul trattamento dei dati personali.
  2. Alle società del comma 1 si applica in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'assicurazione prevista dal suo articolo 10 deve comprendere i danni subiti dai pazienti, in misura non inferiore all'intero corrispettivo da loro corrisposto anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate in ragione di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società o di altre cause a queste imputabili. Prima dell'inizio dei pagamenti e delle cure è indicata la data della loro conclusione e anche le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'obbligo di assicurazione riguarda anche le cure in corso.
  3. Nel caso di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell'assicurazione prevista nel comma precedente i corrispettivi versati dai pazienti, anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate costituiscono per l'intero crediti ammissibili e hanno privilegio generale ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).