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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30-bis.02. in Assemblea riferita al C. 2700

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2020  [ apri ]
30-bis.02.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, primo periodo sono eliminate le parole: «e direttore scientifico» e nel terzo periodo le parole da: «il direttore scientifico» a: «grande dimensione»;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.».