Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.
Conseguentemente all'articolo 114, al comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le parole: 50 milioni.